Stralcio punti salienti dello Statuto
Art. 1
E’ costituita a tempo indeterminato un’Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale sotto la denominazione:
Art. 2
L’Associazione non ha fini di lucro diretto ed indiretto. Essa si propone di perseguire il sostegno ad iniziative di solidarietà sociale e di impegno culturale.
Essa potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie.
Art. 3
L’Associazione ha sede legale in Roma, Via XX Settembre n. 43, fermo restando la facoltà di aprire altre sedi.
Art. 4
L’Associazione ha lo scopo di:
– promuovere, organizzare e realizzare Unità Funzionali di Senologia Diagnostica;
– mantenere un rapporto costante con le associazioni femminili e le istituzioni per la realizzazione delle Unità di Senologia(Breast Unit) certificate;
– sviluppare ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, atta a favorire, sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, un completo reinserimento della donna operata al seno;
– raggruppare tutte le organizzazioni aderenti ad un programma comune che si proponga di promuovere con metodo globale e con tutti gli strumenti idonei una capillare campagna di educazione sanitaria sul tema della diagnosi precoce del cancro alla mammella;
– svolgere attività di formazione, informazione e volontariato, orientate alla diffusione delle Breast Unit con operatori dedicati alla Senologia e approccio multidisciplinare;
– promuovere e sostenere la realizzazione di servizi, spazi d’incontro, percorsi e progetti che favoriscano la diffusione tra i giovani del sapere, della legalità, della partecipazione civile, tesi a favorire la pari dignità femminile;
– organizzare e sviluppare azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita e della salubrità ambientale, collaborando con enti ed istituzioni che abbiano finalità analoghe e che intendano privilegiare l’utilizzo corretto delle risorse naturali per una sostenibilità che possa valorizzare la tipicità locale e diffondere la cultura della prevenzione oncologica in ambito alimentare ed ambientale.
Per lo svolgimento della propria attività l’Associazione potrà ricevere a titolo gratuito e/o oneroso, acquisire, condurre in locazione, disporre in concessione nonchè gestire qualunque bene immobile o mobile, attrezzatura utile ai propri fini istituzionali o dare la gestione ad enti, associazioni e/o privati.
Art. 5
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche);
d) da redditi di capitali mobiliari ed immobiliari del fondo patrimoniale.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione avente analoga finalità non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Art. 6
Sono soci dell’Associazione le persone o gli enti, che condividano finalità ed obiettivi, la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso (soci ordinari).
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Oltre i soci ordinari l’Associazione comprende queste altre categorie:
– soci fondatori: e cioè coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
– soci onorari: qualifica attribuita a coloro che a giudizio dell’Assemblea abbiano acquisito meriti nei campi in cui opera l’Associazione;
– soci sostenitori: vale a dire coloro che contribuiscono in unica soluzione o periodicamente con contributi liberali importanti, al perseguimento delle finalità dell’Associazione.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. É espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e/o per morosità o indegnità; la morosità e l’indegnità sono sancite dall’Assemblea dei soci.
Art. 7
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell’esercizio il Presidente del Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci.
Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo dell’esercizio in corso.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dall’Associazione per i fini perseguiti.
Art. 8
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di 5 (cinque) anni.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Direttore Generale.
Al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso.
Il Consiglio si riunirà ogni volta che il Presidente lo riterrà necessario; su richiesta di almeno due consiglieri; almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto annuale.
Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Direttore Generale.
Delle riunioni del Consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal Direttore Generale.
Il Consiglio:
1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
2. redige i rendiconti e li presenta all’Assemblea;
3. compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione.
4. nomina il Comitato Scientifico.
Il Presidente e il Direttore Generale rappresentano legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e curano l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente conferisce al Direttore Generale il potere di stipulare atti e contratti a nome e per conto dell’Associazione rispondendone a terzi.
L’Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti per consentire il suo regolare funzionamento e ciò al fine di soddisfare specifiche esigenze nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei compiti statutari.
Il Presidente provvederà alla nomina, previa approvazione, di un tesoriere, in seno ai soci fondatori, che dovrà curare l’amministrazione finanziaria dell’Associazione.
Al tesoriere verrà data procura a firmare in mancanza ed impossibilità del Presidente e del direttore generale, atti amministrativi e/o finanziari. Verrà ad esso delegato qualsiasi atto necessario ed opportuno alla conservazione del patrimonio dell’Associazione e per i rapporti utili per gli scopi sociali con enti ed istituti di credito.
L’Associazione nomina un Comitato Scientifico che ha compito di consulenza su tematiche inerenti i compiti statutari di interesse scientifico.
Art. 9
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
I soci devono essere convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L’Assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale.
Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario.
Spetta al Presidente dell’Assemblea la verifica della regolarità delle deleghe.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.
Art. 10
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio ad altra Associazione operante in analogo settore.
Art. 11
Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice Civile.
Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.
Tesseramento
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