Statuto

Stralcio punti salienti dello Statuto

 Art. 1

 E’ costituita a tempo indeterminato un’Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale sotto la denominazione:

“Le Donne Scelgono”

 Art. 2

   L’Associazione non ha fini di lucro diretto ed indiretto. Essa si pro­po­ne di perse­guire il sostegno ad iniziati­ve di so­li­da­rietà sociale e di impegno culturale.

Essa po­trà altresì svolgere tutte le at­ti­vi­tà con­nes­se al proprio scopo istitu­zionale, non­ché tut­te le attività accesso­rie.

Art. 3

   L’Associazione ha sede legale in Roma, Via XX Set­tembre n. 43, fermo restando la facoltà di aprire al­tre sedi.

Art. 4

   L’Associazione ha lo scopo di:

 – promuovere, organizzare e realizzare Unità Funzionali di Senologia Diagnostica;

 – mantenere un rapporto costante con le associazioni femminili e le istituzioni per la realizzazione delle Unità di Senologia(Breast Unit) certificate;

– sviluppare ogni iniziativa, per proprio conto o con­giuntamente con al­tre istituzioni, atta a favori­re, sot­to il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, un com­ple­to reinserimento della donna ope­rata al seno;

– raggruppare tutte le organizzazioni aderenti ad un programma comune che si proponga di pro­muovere con me­todo globale e con tutti gli strumenti idonei una ca­pillare campagna di educa­zione sanitaria sul tema del­la dia­gnosi precoce del cancro alla mammella;

– svolgere attività di formazione, informazione e vo­lontariato, orientate alla diffusione delle Breast Unit con ope­ra­tori de­di­cati alla Senologia e ap­proccio multidisciplinare;

– promuovere e sostenere la realizzazione di servizi, spazi d’incontro, percorsi e progetti che favo­riscano la diffusione tra i giovani del sape­re, della legali­tà, della partecipazione civile, tesi a favorire la pari di­gnità femminile;

– organizzare e sviluppare azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita e della salubrità ambientale, collaborando con enti ed istituzioni che ab­biano finalità analoghe e che intendano privilegiare l’u­tilizzo corretto delle risorse naturali per una so­stenibilità che pos­sa valorizzare la tipi­cità locale e dif­fondere la cultura della preven­zione oncologica in ambito alimentare ed ambientale.

Per lo svolgimento della propria attività l’Asso­ciazione potrà rice­vere a titolo gratuito e/o oneroso, ac­quisire, condurre in locazione, di­sporre in conces­sio­ne nonchè gestire qualun­que bene immobile o mo­bile, at­trez­za­tura utile ai propri fini istituzionali o dare la ge­stione ad en­ti, as­socia­zioni e/o privati.

Art. 5

   Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di pro­prietà dell’Associa­zione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le ec­cedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, dona­zioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costitui­te:

a) dalle quote associative;

b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale (fondi pervenuti a se­guito di raccol­te pubbliche occasionali anche me­diante offerte di be­ni di modico valore; con­tributi corrispo­sti da ammi­nistra­zioni pubbliche);

d) da redditi di capitali mobiliari ed immobiliari del fondo patrimonia­le.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qua­lunque causa, il patrimo­nio sarà devoluto ad al­tra or­ga­niz­za­zione avente analoga finalità non lucrativa di uti­li­tà so­cia­le o ai fi­ni di pub­blica utilità, sen­tito l’or­gani­smo di con­trol­lo di cui al­l’art. 3 comma 190 della legge 23 di­cem­bre 1996 n. 662, salvo diversa de­sti­na­zione im­posta dal­la legge vi­gente al momento dello svol­gi­mento. Il con­tributo as­so­ciativo è intra­smissibi­le, ad eccezio­ne dei tra­sferi­menti a causa di morte e non è ri­valuta­bile.

Art. 6

   Sono soci dell’Associazione le persone o gli en­ti, che condivi­dano finalità ed obiettivi, la cui do­manda di ammissione sia accet­tata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammis­sione, la quota di associazione che verrà annualmente stabi­li­ta dal Con­si­glio stesso (so­ci ordinari).

I so­ci che non avranno presentato per iscritto le lo­ro di­missioni en­tro il 31 dicembre di ogni anno sa­ran­no considerati soci anche per l’anno successivo ed ob­bli­gati al versa­mento del­la quota annuale di asso­cia­zio­ne.

Oltre i soci ordinari l’Associazione comprende que­ste altre catego­rie:

– soci fondatori: e cioè coloro che hanno partecipato al­la costituzione del­l’Associazione;

– soci onorari: qualifica attribuita a coloro che a giu­dizio dell’Assem­blea abbiano acquisito meriti nei campi in cui opera l’Associazione;

– soci sostenitori: vale a dire coloro che contribui­scono in unica solu­zione o periodicamente con contri­buti liberali importanti, al persegui­mento delle fina­lità dell’Associazione.

I soci avranno diritto di frequentare i locali so­ciali e di utilizza­re le eventuali strut­ture, senza tut­ta­via modificarne la naturale desti­nazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rap­porto as­so­cia­ti­vo e delle modalità associa­tive. É espressa­men­te esclusa ogni limita­zione in funzio­ne della tempo­ra­neità della parte­ci­pazione alla vita as­sociativa.

La qua­lità di socio si perde per decesso, dimis­sioni e/o per moro­sità o in­de­gni­tà; la moro­sità e l’in­degnità sono sancite dall’As­semblea dei so­ci.

Art. 7

   L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell’eserci­zio il Pre­si­den­te del Consiglio Direttivo de­ve pre­disporre il bi­lancio, che dovrà es­sere ap­provato dal­l’As­sem­blea dei soci.

Verrà altresì sottoposto al­l’appro­vazione del­l’As­semblea il bilancio preven­tivo dell’e­ser­cizio in cor­so.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, ri­serve o capitale non ver­ranno distribuiti, neppure in­di­ret­tamente, durante la vita dell’Asso­ciazione, sal­vo che la de­stinazione o distri­buzione non siano im­po­ste dal­la legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed uti­lizza­ti dal­l’Asso­ciazione per i fini perseguiti.

Art. 8

   L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo com­posto da 5 (cinque) membri eletti dal­l’As­semblea dei soci per la durata di 5 (cinque) an­ni.

In ca­so di dimissioni o decesso di un Consiglie­re, il Con­siglio prov­vede alla sua sostitu­zione alla prima riu­nione suc­cessiva, chiedendo­ne la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente,  un Segretario ed un Direttore Generale.

Al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso.

Il Consiglio si riu­nirà ogni volta che il Presidente lo ri­terrà ne­cessa­rio; su richiesta di almeno due con­si­glie­ri; al­meno una volta l’an­no per l’ap­provazione del ren­di­con­to an­nuale.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la pre­senza effettiva della maggioranza dei membri del Con­si­glio e il voto favorevole della maggio­ranza dei pre­senti; in caso di parità prevale il voto di chi pre­sie­de.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presi­dente; in assen­za di en­trambi, dal Direttore Generale.

Delle riunioni del Consiglio si redige il relati­vo verbale su apposi­to regi­stro, sotto­scritto dal Pre­si­dente, dal Segre­tario e dal Direttore Generale.

Il Consiglio:

1. cura la gestione ordinaria e straordinaria del­l’As­sociazione;

2. redige i rendiconti e li presenta all’Assemblea;

3. compila il regolamento per il funzionamento del­l’As­sociazione.

4. nomina il Comitato Scientifico.

Il Presidente e il Direttore Generale rap­pre­sentano legalmente l’Associazione nei confronti dei ter­zi e in giudizio e curano l’esecu­zione dei deli­berati dell’Assemblea dei soci.

Il Presidente conferisce al Direttore Generale il potere di stipulare atti e contratti a nome e per conto dell’Associazione rispondendone a terzi.

L’Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti per consentire il suo regolare funzionamento e ciò al fine di soddisfare specifiche esigenze nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei compiti statutari.

Il Presidente provvederà alla nomina, previa ap­pro­va­zione, di un te­sorie­re, in seno ai soci fondato­ri, che dovrà curare l’amministrazione finan­ziaria dell’Associa­zione.

Al tesoriere verrà data procura a firma­re in man­canza ed impos­sibi­lità del Presidente e del direttore generale, atti ammi­ni­stra­tivi e/o finanziari. Verrà ad esso de­legato qual­siasi atto necessario ed opportuno alla conserva­zione del pa­trimonio dell’Associazione e per i rappor­ti uti­li per gli scopi so­ciali con enti ed istituti di cre­dito.

L’Associazione nomina un Comitato Scientifico che ha compito di consulenza su tematiche inerenti i compiti statutari di interesse scientifico.

Art. 9

   L’Assemblea, regolarmente costituita, rappre­senta l’universali­tà dei soci e le sue delibe­ra­zioni, pre­se in conformità alla legge e al presente Statuto, ob­bli­gano tutti i soci, ancor­ché non in­tervenuti o dis­sen­zienti.

I soci devono essere convocati in Assemblea dal Con­siglio almeno una vol­ta all’anno.

L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda mo­tivata e firmata da almeno 1/10 (un de­cimo) dei so­ci.

L’Assemblea può essere con­vocata an­che fuori del­la se­de sociale, pur­ché in Italia.

L’Assemblea delibera sul bilancio, sugli indiriz­zi, sulla nomina del Pre­sidente, sulle mo­difiche del­l’atto costitutivo e dello statuto, e su tut­to quan­t’altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Han­no diritto di intervenire all’Assemblea e di vo­ta­re tutti i soci in regola nel paga­mento della quo­ta an­nuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d’e­tà hanno il di­ritto di voto per l’ap­provazione e le mo­dificazioni dello statuto e dei re­go­la­menti e per la nomina degli organi di­rettivi dell’associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Con­si­glio Direttivo oppure, in caso di sua assen­za, da un so­cio no­mi­nato dall’Assem­blea.

Il Presi­dente del­l’As­semblea no­mina un segretario.

Spet­ta al Presi­dente dell’Assem­blea la ve­rifica del­la rego­larità del­le deleghe.

Delle riu­nioni dell’As­sem­blea si redi­ge un ver­bale sot­to­scritto dal Presidente e dal Segre­tario.

Le Assem­blee sono va­lida­mente costi­tuite e de­libe­rano con le mag­gio­ranze pre­viste dall’art. 21 del Co­dice Ci­vi­le.

Art. 10

   Lo scioglimento dell’Associazione è delibe­rato dal­l’Assemblea che de­libererà in ordine alla de­volu­zione del­l’eventuale patrimo­nio ad altra Associazione ope­ran­te in analogo settore.

Art. 11

   Per tutto quanto non disciplinato dal pre­sente sta­tuto si fa rinvio alle disposizioni di legge spe­ciali e a quelle del Capo II e III del Ti­tolo II del Libro I del Codice Civile.
Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.


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